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Assistenza Specialistica a Scuola: Nuova Sentenza

Inclusione e Diritto allo Studio: il Comune riduce le ore perché non ha fondi sufficienti e il Tribunale lo condanna.

Allarme nelle scuole italiane per i diritti degli studenti con disabilità e le ore di assistenza specialistica

La quantificazione delle ore di assistenza specialistica per gli alunni con disabilità sono indicate dai GLO.

La recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 1178/2024 emanata nel mese di Agosto ha creato caos e sconforto tra le famiglie degli studenti con disabilità che hanno necessità e diritto di fruire dell’assistenza specifica. Tanti Studenti e le loro Famiglie vivono momenti di estrema incertezza in seguito a questa Sentenza.

La sentenza indica che gli enti locali possono rideterminare, in senso riduttivo, il numero di ore definito nel PEI per motivi di bilancio pubblico.

La discriminazione appare evidente.

Le ripercussioni nelle scuole

La Sentenza può consentire ad alcune amministrazioni locali di operare scelte all’insegna del risparmio delle risorse piuttosto che nell’interesse dello studente con disabilità. Il tema è, quindi, particolarmente rilevante.

Sembra proprio che alcune amministrazioni stiano muovendo i propri passi in questa direzione. In tal senso, ad esempio, si è già espressa la Città Metropolitana di Palermo che, in mancanza di ulteriori fondi dalla Regione Siciliana per l’erogazione dei servizi di inclusione scolastica da destinare agli studenti con disabilità delle scuole secondarie di II grado, ha deciso di sospendere tali servizi dal 1 Ottobre.

Come è possibile recuperare risorse a spese degli alunni con disabilità?

I giudici del Consiglio di Stato, lo scorso Agosto, hanno respinto il ricorso di una famiglia dell’Emilia Romagna, confermando la discriminatoria riduzione delle ore di assistenza specialistica rispetto a quanto stabilito nel PEI del figlio, studente con disabilità.

La motivazione della scelta è la carenza di risorse economiche dell’Ente locale.

La logica di tale scelta ha portato altri Enti locali alla medesima soluzione.

Ma allora il bilancio vale più dei diritti di uno studente?

La decisione del Consiglio di Stato di Agosto 2024 si fonda anche sul d.lgs. 66/2017 che all’art. 10 comma 3 e all’art. 3 comma 5 stabiliscono che, per l’erogazione dei servizi di inclusione scolastica, gli enti locali “provvedono su richiesta dei dirigenti scolastici e nei limiti delle risorse disponibili”.

Osservatorio182 parla di un grave errore perché le norme indicate sono incostituzionali in virtù di quanto espresso più volte dalla Corte Costituzionale stessa a seguito di diverse sentenze che hanno chiarito come i vincoli finanziari non possono condizionare il nucleo indefettibile dei diritti degli alunni con disabilità. 

E, infatti, secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la risposta al quesito iniziale sembra dover essere negativa. 

Ecco tre pronunce fondamentali della Corte Costituzionale:

  • la sentenza n. 80/2010, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 413 della legge n. 244/2007, “nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno” e del successivo comma 414, “nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente”;
  •  la sentenza n. 275/2016, in cui ha affermato che è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione“;
  • la sentenza n. 83/2019, in cui si ribadisce che “l‘erogazione dei servizi di assistenza a loro destinati deve essere sempre assicurata e finanziata e non può dipendere da scelte discrezionali del legislatore”.

Dello stesso avviso la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 25011/2014, secondo cui la proposta delle ore di sostegno e di assistenza specialistica per garantire l’inclusione scolastica dell’alunno, formulata dal GLO, non può essere ridotta discrezionalmente dall’amministrazione, dagli enti locali o dagli USR.

In caso contrario, la Cassazione ha spiegato che tale comportamento integra una discriminazione indiretta ai danni dell’alunno con diritto al risarcimento del danno a favore della famiglia.

Il Tribunale di Salerno conferma il diritto degli studenti con disabilità

Il Comune di Battipaglia prova a ridurre le ore, ma il Tribunale lo condanna!

Ad inizio anno scolastico, il Comune di Battipaglia aveva deciso di ridurre le ore di assistenza specialistica indicate nel PEI di un alunno con disabilità, motivando la scelta con problemi di sostenibilità della relativa spesa sul bilancio comunale.

La Federazione Osservatorio 182, ha sostenuto la famiglia dello studente ed ha presentato ricorso d’urgenza al Tribunale di Salerno.

Il Tribunale ha accolto le motivazioni con ordinanza del 25 Settembre 2024.

Il Tribunale di Salerno ha stabilito che, una volta approvato il PEI dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), il numero di ore di assistenza non può essere modificato unilateralmente dall’amministrazione pubblica.

Il Tribunale ribadisce che Il diritto allo studio degli studenti con disabilità non può essere limitato da considerazioni di bilancio, così come ha già stabilito la Corte Costituzionale con le richiamate sentenze n. 80 del 2010, n. 275 del 2016 e n. 83 del 2019.

Le mie riflessioni

Proprio ora che il Governo sta impiegando il massimo sforzo per garantire una scuola attenta ai bisogni degli studenti con disabilità, è essenziale un impegno, se possibile maggiore, anche da parte delle altre Istituzioni Locali.

Rivolgo, quindi, il mio personale appello alle Istituzioni Locali, alle Regioni e a Tutti i Comuni coinvolti, per garantire i diritti di ogni bambino all’interno delle scuole. Al di là di assurde ed ingiustificabili motivazioni legate al bilancio.


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